AUTOCERTIFICAZIONE
In data 15 settembre 2020 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni).
L'art. 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
Infatti, mentre prima dell'entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com'era previsto dall'art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.
Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all'art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l'obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.
In sostanza, con il nuovo Decreto Semplificazioni, chiunque (pubblici e privati) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute.
Si riportano gli articoli 2 e 71 del DPR n.445/2000:
- Art. 2 comma 1: 'Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati';
- .Art. 71: 'Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati (...) di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, (...), è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 , anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
2.. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.'
SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONI SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE
Requisiti
Chi può dichiarare ▪ cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea; ▪ cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali. Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati ▪ MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore; ▪ INTERDETTI: può dichiarare il tutore; ▪ INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore; ▪ CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale; ▪ CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.Costi
NESSUNONormativa
- L. n. 183 del 12 novembre 2011 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 aggiornato 2021, 'Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa' aggiornato al 2021
- Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 ' Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative'.
- Circ. del Ministero dell'interno del 2 febbraio 1999 'Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative'.
- La circolare n. 5 del 23 maggio 2012, AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 40, COMMA 02, D.P.R. N. 445 DEL 2000 (certificati rilasciati per l'estero o da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie)
- Direttiva n. 14/2011 - certificati e dichiarazioni sostitutive 'Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183.'
- Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 'Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale'
Documenti da presentare
- La firma non va autenticata
- Non è necessario allegare la carta d'identità
Termini per la presentazione
==Incaricato
Ciascun ufficio, per i procedimenti di propria competenza, deve rendere disponibili i moduli per l'autocertificazioneTempi interni
==Tempi esterni
==Tempi complessivi
==Termini e modalità di ricorso
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Note
Si può generare un'autocertificazione personalizzata accedendo al sito http://www.comuni.it/certificazioni o con SPID-CIE-CNS all'indirizzo https://www.anpr.interno.it/portale/a-cittadini, oppure utilizzare il modulo in calce comprendente tutti i fatti stati e qualità autocertificabili che può essere personalizzato eliminando eventualmente anche le informazioni che non s'intendono o non occorre autocertificare.
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Modulo autocertificazione | ![]() |
20 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Servizi Demografici |
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Telefono: | 0785 5610 interno 5 |
Fax: | - |
Email: | agnese.campus@comune.ghilarza.or.it monica.porcu@comune.ghilarza.or.it |
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